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Sez. L, Sentenza n. 1241 del 11/02/1997 (Rv. 502326 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Termine per la notificazione degli estremi della violazione - Decorrenza - Momento iniziale - Fattispecie in tema di ispezione dell'ispettorato del lavoro.
Stato
decisa il 1997-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502326-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Il termine decadenziale di novanta giorni <<dall'accertamento>>, previsto dall'art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione e quindi (come nella specie) dall'ispezione effettuata dall'Ispettorato del lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)