Sez. L, Sentenza n. 1241 del 11/02/1997 (Rv. 502326 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Termine per la notificazione degli estremi della violazione - Decorrenza - Momento iniziale - Fattispecie in tema di ispezione dell'ispettorato del lavoro.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Il termine decadenziale di novanta giorni <<dall'accertamento>>, previsto dall'art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione e quindi (come nella specie) dall'ispezione effettuata dall'Ispettorato del lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)