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Sez. U, Sentenza n. 514 del 01/03/1971 (Rv. 350180 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - CONTENZIOSO - AZIONI DINANZI ALL'AGO - TERMINE SEMESTRALE PER ADIRE L'AGO SULLE QUESTIONI NON DEFINITIVAMENTE RISOLTE IN VIA AMMINISTRATIVA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1971-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350180-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - CONTENZIOSO - AZIONI DINANZI ALL'AGO - TERMINE SEMESTRALE PER ADIRE L'AGO SULLE QUESTIONI NON DEFINITIVAMENTE RISOLTE IN VIA AMMINISTRATIVA - DECORRENZA.*

Il termine di sei mesi per adire l'autorita giudiziaria sulle questioni non definitivamente risolte in via amministrativa, stabilito dall'art 120 del RD 11 luglio 1907, n 560 (regolamento per l'imposta sui redditi di RM), decorre dalla notificazione al contribuente della ultima decisione definitiva delle commissioni tributarie. Va considerata come ultima e definitiva, dalla cui notificazione decorre il termine predetto, quella della commissione centrale sia che abbia esaminato il merito, sia che siasi arrestata in limine (nella specie, la commissione centrale aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericita dei motivi).*

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1907 num. 560 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)