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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21562 del 18/10/2011 (Rv. 619386 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Regime antecedente al d.lgs. n. 40 del 2006 - Provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. adottato in violazione del principio del contraddittorio - Regolamento di competenza - Rilevabilità d'ufficio del vizio anzidetto da parte della Cassazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619386-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO

In sede di regolamento di competenza avverso provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., e nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 cod. proc. civ., alla cui preservazione è funzionale l'art. 183 cod. proc. civ., in quanto afferente alle modalità di adozione del provvedimento di sospensione è rilevabile d'ufficio dalla Cassazione indipendentemente dal rilievo della parte ricorrente, posto che in sede di regolamento essa è investita della valutazione della correttezza della sospensione ed il suo sindacato verte sulla questione di sospensione come tale e, quindi, si estende anche al di là dei profili prospettati nell'istanza di parte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima la sospensione del processo disposta dal giudice del merito giacché la fattispecie sospensiva - costituita dal rinvio a giudizio penale della parte convenuta nel giudizio civile risarcitorio - era emersa soltanto dopo la rimessione della causa in decisione, avendo dunque il giudice adottato il provvedimento di sospensione senza rimettere la causa sul ruolo per provocare il contraddittorio delle parti sulla questione di sospensione, in quanto emergente da un fatto sopravvenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)