Sez. L, Sentenza n. 3436 del 22/05/1986 (Rv. 446396 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - RICHIESTA DI MODIFICA DEI CRITERI RISARCITORI - ORIGINARIA RICHIESTA DI RIGETTO INTEGRALE DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO - NOVITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - RICHIESTA DI MODIFICA DEI CRITERI RISARCITORI - ORIGINARIA RICHIESTA DI RIGETTO INTEGRALE DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO - NOVITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Poiché il divieto di jus novorum in appello riguarda le deduzioni che, non avendo nessuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado, costituiscono ragione di indagini, da parte del giudice d'appello, diverse da quelle espletate nella precedente fase processuale, non può ritenersi deduzione, e tanto meno domanda nuova, come tale preclusa in appello dall'art. 437, primo comma, cod. proc. civ., quella formulata in termini di richiesta di modifica dei criteri risarcitori dalla parte che originariamente aveva richiesto l'integrale rigetto della domanda di risarcimento. (V 526/84, mass n 432748; (V 5192/83, mass n 430059).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)