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Sez. L, Sentenza n. 5192 del 28/07/1983 (Rv. 430059 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - CONTUMACIA IN PRIMO GRADO DELL'APPELLANTE - PRECLUSIONI E DECADENZE EX ART. 416, SECONDO E TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1983-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430059-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - CONTUMACIA IN PRIMO GRADO DELL'APPELLANTE - PRECLUSIONI E DECADENZE EX ART. 416, SECONDO E TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*

Il secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. - nel testo modificato dalla legge n. 533 del 1973 - nel disporre che nel giudizio di appello, in controversie individuali di lavoro o di previdenza e assistenza obbligatoria, non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, ripristina, con uguale trattamento per entrambe le parti ed in applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione, il divieto dello jus novorum in secondo grado, già presente nel testo originario dell'art. 345 stesso codice, con la conseguenza che l'appellante, contumace nel giudizio di primo grado, soggiace alle preclusioni o decadenze nelle quali sia incorso omettendo di costituirsi tempestivamente ed, in particolare, a quelle di cui all'art. 416 secondo e terzo comma cod. proc. civ., le quali hanno valore assoluto ed inderogabile e devono essere rilevate dal giudice anche di ufficio. (V 6490/82, mass n 424118; (V 2265/81, mass n 413000).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)