Sez. L, Sentenza n. 3114 del 21/04/1988 (Rv. 458614 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - AMPLIAMENTO DEL TEMA DEL DIBATTITO DA PARTE DELL'APPELLANTE - DIVIETO - DEDUZIONI COMPORTANTI INDAGINI DIVERSE DA QUELLE ESPLETATE IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - AMPLIAMENTO DEL TEMA DEL DIBATTITO DA PARTE DELL'APPELLANTE - DIVIETO - DEDUZIONI COMPORTANTI INDAGINI DIVERSE DA QUELLE ESPLETATE IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
In base al principio tantum devolutum quantum appellatum, applicabile anche nel nuovo rito del lavoro, l'appellante non può ampliare il tema del dibattito quale fissato nell'atto di appello, restando altresì precluse, per il divieto dello ius novorum sancito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., deduzioni che costituiscano ragione di indagini, da parte del giudice di secondo grado, diverse da quelle espletate nella precedente fase processuale. (V 3436/86, mass n 446396; (V 2724/83, mass n 427622).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)