Sez. 3, Sentenza n. 174 del 08/01/1981 (Rv. 410578 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE IN COMPROPRIETA - AZIONE DI NECESSITA - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO-LOCATORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE IN COMPROPRIETA - AZIONE DI NECESSITA - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO-LOCATORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - ESCLUSIONE.*
Il comproprietario dell'immobile locato con contratto soggetto a proroga legale e legittimato ad agire, col consenso degli altri comproprietari - da considerare presunto, fino a prova contraria - contraria - contro il conduttore, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile comune per l'urgente ed improrogabile necessita di destinarlo ad abitazione propria, o dei propri genitori o figli; ne ricorre, in tal caso, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che imponga l'integrazione del contradditorio nei confronti degli altri comproprietari. (Conf 581/79, mass n 396713).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)