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Sez. 3, Sentenza n. 2558 del 11/04/1983 (Rv. 427424 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE - LOCAZIONE CONCESSA DA SOGGETTO AVENTE LA DUPLICE QUALITÀ DI PROPRIETARIO PRO QUOTA E DI USUFRUTTUARIO PER ALTRA QUOTA DELL'IMMOBILE LOCATO - MORTE DEL LOCATORE - SUCCESSIONE NELLA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO LOCATIZIO - EREDI DEL LOCATORE E SOGGETTO NEL QUALE SI CONSOLIDA LA PIENA PROPRIETÀ DELL'ALTRA QUOTA - COMUNIONE DI DIRITTO DI GODIMENTO TRA COSTORO - LEGITTIMAZIONE DI CIASCUNO DI ESSI ALL'AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER L'INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1983-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427424-01

LOCAZIONE - IN GENERE - LOCAZIONE CONCESSA DA SOGGETTO AVENTE LA DUPLICE QUALITÀ DI PROPRIETARIO PRO QUOTA E DI USUFRUTTUARIO PER ALTRA QUOTA DELL'IMMOBILE LOCATO - MORTE DEL LOCATORE - SUCCESSIONE NELLA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO LOCATIZIO - EREDI DEL LOCATORE E SOGGETTO NEL QUALE SI CONSOLIDA LA PIENA PROPRIETÀ DELL'ALTRA QUOTA - COMUNIONE DI DIRITTO DI GODIMENTO TRA COSTORO - LEGITTIMAZIONE DI CIASCUNO DI ESSI ALL'AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER L'INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE.*

Qualora la locazione dell'immobile sia stata concessa da soggetto che, rispetto ad esso, riassume la duplice qualità di proprietario pro quota e di usufruttuario per altra quota, alla morte del locatore subentrano nella titolarità del rapporto locatizio tanto i suoi eredi, quanto colui che, per effetto della cessazione dell'usufrutto, abbia consolidato in sè la piena proprietà della altra quota, verificandosi tra costoro una comunione di diritto di godimento in forza della quale ciascuno dei comunisti - anche se titolare di una quota di minoranza - è legittimato ad agire in giudizio, anche nell'interesse degli altri (il cui consenso deve considerarsi presunto), per ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento del conduttore. (Conf 3248/81, mass n 413826, sulla seconda parte; (Conf 174/81, mass n 410578, sulla seconda parte; (Conf 446/80, mass n 403815, sulla seconda parte; (Conf 4291/78, mass n 393950, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)