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Sez. 2, Sentenza n. 3220 del 27/05/1982 (Rv. 421167 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE INSTAURATE SUCCESSIVAMENTE ALLA ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA SUI TERRENI E SUI FABBRICATI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL CRITERIO DELLA VALUTAZIONE EX ACTIS - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421167-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE INSTAURATE SUCCESSIVAMENTE ALLA ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA SUI TERRENI E SUI FABBRICATI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL CRITERIO DELLA VALUTAZIONE EX ACTIS - NECESSITÀ.*

Al fine dell'individuazione del giudice competente per valore, nelle cause relative a beni immobili instaurate successivamente alla abolizione, operata in Sede di riforma tributaria, dell'imposta sui terreni e sui fabbricati, il valore della controversia si determina non più in base al criterio (originariamente principale) correlato al "tributo diretto verso lo stato"(art. 15, primo e secondo comma, cod. proc. civ.), ma in base al criterio (originariamente principale) correlato al "tributo diretto verso lo stato"(art. 15, primo e secondo comma, cod. proc. civ.), ma in base al criterio (originariamente sussidiario) della valutazione ex actis (prima parte del terzo comma dell'art. 15 citato). (V 4858/81, mass n 415574; (3909/80, mass n 407794; (V 3502/80, mass n 407337).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)