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Sez. 2, Sentenza n. 5084 del 23/07/1983 (Rv. 429943 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - IMPOSSIBILITÀ DI RIFERIMENTO A DETTO CRITERIO A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE REALI - CONSEGUENTE RILEVANZA AUTONOMA DEL CRITERIO SUSSIDIARIO EX ART. 15, ULTIMO COMMA, COD. PROC. CIV.*
Stato
decisa il 1983-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429943-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - IMPOSSIBILITÀ DI RIFERIMENTO A DETTO CRITERIO A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE REALI - CONSEGUENTE RILEVANZA AUTONOMA DEL CRITERIO SUSSIDIARIO EX ART. 15, ULTIMO COMMA, COD. PROC. CIV.*

Nella Determinazione della Competenza per valore nelle cause relative a beni immobili, essendo venuto meno il criterio del riferimento al tributo diretto verso lo stato, a seguito della abolizione delle imposte reali e della loro sostituzione con la imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 82 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597), assume Rilevanza autonoma il criterio sussidiario previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 cod. proc. civ., onde il giudice deve determinare il valore della causa secondo quanto risulta dagli Atti e, se questi non offrono elementi per la stima, ritenere la causa di valore indeterminabile. (V 3220/82, mass n 421167; (Conf 2721/82, mass n 420585; (Conf 4858/81, mass n 415574).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)