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Sez. 5, Sentenza n. 2981 del 27/02/2003 (Rv. 560755 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Agevolazioni "prima casa" - Cumulabilità dei benefici accordati in base alla stessa legge n. 118 del 1985 - Esclusione - Principio della non cumulabilità di benefici "interna " alla stessa previsione legislativa - Normativa successiva in materia - Incidenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560755-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Gli atti d'acquisto di immobili ad uso abitativo compiuti e registrati nel vigore del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118, non godono del cumulo di agevolazioni "interno", dipendente cioè dalla stessa legge, imponendo l'art. 2, secondo comma, all'acquirente di dichiarare, a pena di decadenza, "di non aver già usufruito delle agevolazioni previste" dalla stessa disposizione. In ordine a tale esclusione di cumulabilità "interna" di benefici non hanno innovato né l'art. 3, comma secondo, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, che ha introdotto il divieto di cumulo fra i due precedenti ordini di agevolazione - quello dipendente dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, e quello previsto dalla citata legge n. 118 del 1985 -, né l'art. 7, comma nono e 1decimo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha, a sua volta, consentito, per i rapporti tributari non ancora definiti, il cumulo fra le agevolazioni ottenibili in forza dei due suddetti sistemi normativi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Legge 31/12/1991 num. 415 art. 3, Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)