Sez. 5, Sentenza n. 5559 del 03/05/2000 (Rv. 536116 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Agevolazioni "prima casa" - Cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge n. 168 del 1962 e dal D.L. n. 12 del 1985, convertito dalla legge n. 118 del 1985 - Fondamento anche alla luce dell'art. 7 della legge n. 448 del 1998.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie riguardanti l'acquisto di immobili destinati ad uso abitativo, i benefici previsti dall'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, competono anche a chi ha già goduto di quelli, analoghi, accordati dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, per un precedente, omologo, acquisto immobiliare. Tale principio trova in atto supporto nel dettato, testualmente inequivocabile, dell'art. 7, commi nono e decimo, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante che " ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o di porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985 n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982 n. 168", e che "le disposizioni di cui al (precedente) comma nono si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge", ossia all'1 gennaio 1999.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 7 com. 9 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 7 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)