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Sez. 1, Sentenza n. 4309 del 29/04/1999 (Rv. 525890 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Agevolazioni " prima casa" - Cumulabilità dei benefici accordati in base alla stessa legge n. 118 del 1985 - Esclusione - Cumulabilità degli analoghi benefici accordati in tempi successivi dalla legge n. 168 del 1982 e dalla predetta legge n. 118 del 1985 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525890-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In assenza di un espresso dettato normativo, non può affermarsi la sussistenza di un principio generale nel senso della esclusione della cumulabilità di benefici fiscali analoghi fruiti in tempi diversi, e ciò in quanto le misure di agevolazione fiscale rispondono ad esigenze finanziarie contingenti, apprezzate di volta in volta dal legislatore in rapporto alle mutevoli emergenze. In particolare, in tema di imposta di registro, l'art. 2 della legge n. 118 del 1985, che, nell'accordare un'agevolazione fiscale per l'acquisto della " prima casa ", ne esclude la cumulabilità con altre concesse a norma dello stesso articolo, non estende tale esclusione anche con riguardo all'analogo beneficio contemplato nell'art. 1 della precedente legge n. 168 del 1982, che, infatti, non richiama.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)