Sez. 3 - , Ordinanza n. 20841 del 21/08/2018 (Rv. 650424 - 03)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Domanda risarcitoria per fatto illecito commesso all’estero in danno di cittadino italiano - Soggezione alla “lex loci delicti commissi” - Sussistenza - Ragioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
La domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell'Unione europea o quello costituzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)