Sez. 3, Sentenza n. 11680 del 26/05/2014 (Rv. 631112 - 01)
-086 FONTI DEL DIRITTO - 047 OBBLIGAZIONI FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI | Obbligazione da fatto illecito commesso all'estero - Legge applicabile - Art. 25 preleggi - Rilevanza del luogo di verificazione sia del comportamento illecito che dell'evento dannoso.
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L'obbligazione da fatto illecito commesso all'estero sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica. Ne consegue che al fine di stabilire la legge applicabile occorre far riferimento, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, delle preleggi (applicabile "ratione temporis"), non solo al comportamento illecito ma anche al luogo di verificazione dell'evento dannoso che ne รจ derivato, in quanto dall'originario evento lesivo possono scaturire ulteriori conseguenze pregiudizievoli, suscettibili di integrare nuove ed autonome lesioni e non un mero sviluppo ed aggravamento del danno primario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Preleggi art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)