Sez. 2, Sentenza n. 536 del 03/03/1971 (Rv. 350224 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - NOZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - NOZIONE.*
A realizzare l'estremo dell'occasione di lavoro, ai fini della protezione infortunistica del lavoratore, non e sufficiente la possibilita di un mero riferimento cronologicò topografico dell'evento sinistro al luogo ed all'occasione del lavoro, ma occorre che lavoro e sinistro risultino collegati eziologicamente, sia pure in modo indiretto o riflessò cioe, l'evento deve essere riconducibile ad un rischio specifico o generico aggravato dalla prestazione del lavoro. (nella specie, in relazione al suicidio di un marittimo era stato correttamente ritenuto, dal giudice di merito, rischio la prestazione di lavoro, considerata nella successione di Atti frustrativi emergenti dalle sue modalita, dall'ambiente ristretto della nave, dalla necessita di continua autò disciplina e concentrazione, e non piu sopportabile da parte di soggetto psicastenico depresso). (V 256'70, mass n 345097' 608'65).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)