Sez. 3, Sentenza n. 2365 del 05/12/1980 Cc. (dep. 19/10/1981) Rv. 150574 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ART. 219 COD. PROC. PEN. - È NORMA DI SINTESI.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ART. 219 COD. PROC. PEN. - È NORMA DI SINTESI.*
L'art. 219 cod. proc. pen. è norma di sintesi che si riferisce alle forme di coercizione personale o reale autorizzate o imposte dall'ordinamento penale, sostantivo e processuale. Tale norma, per il suo contenuto letterale e per il contesto in cui è collocata, ha carattere preparatorio sia rispetto al processo, sia a ciò che sarà deciso in sentenza, ed esula dal suo ambito una funzione anticipatrice di ciò che la legge riserva alla conclusione del processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)