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Sez. L, Sentenza n. 19001 del 02/09/2010 (Rv. 615072 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Procuratore che esercita la professione "extra districtum" - Obbligo di elezione di domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo - Difetto - Elezione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria di detto giudice - Conseguenze in tema di ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2010-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615072-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE

È inammissibile il ricorso per cassazione notificato presso lo studio del procuratore del controricorrente che, nel secondo grado di giudizio, pur esercitando fuori della circoscrizione ove ha sede l'autorità giudiziaria presso cui si svolge la causa, non abbia provveduto alla formale elezione di domicilio, dovendosi, in mancanza di tale indicazione, ritenere eletto il domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 e 330 cod. proc. civ. presso la cancelleria della Corte d'appello, trattandosi di una nullità radicale della notificazione, sanabile soltanto con la notifica eseguita a mani proprie del procuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27 art. 1, Legge 24/02/1997 num. 27 art. 6, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)