Sez. L, Sentenza n. 2952 del 14/03/2000 (Rv. 534794 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Mancata elezione di domicilio ex art. 82, comma primo, R.D. n. 37 del 1934 - Ricorso per cassazione - Notificazione al procuratore costituito - Luogo della notifica - Individuazione nella cancelleria.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
Quando il ricorso per cassazione deve essere notificato al procuratore costituito (ai sensi dell'art. 330, comma primo, cod. proc. civ.) e non risulta che questi, nel giudizio davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, abbia provveduto all'elezione di domicilio prescritta dall'art. 82, comma primo, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore), il luogo della notificazione medesima va fissato nella cancelleria del predetto giudice, presso la quale quel domicilio si presume eletto a norma del secondo comma del citato art. 82.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)