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Sez. U, Sentenza n. 20845 del 05/10/2007 (Rv. 599054 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Procuratore che esercita la professione fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato - Obbligo di elezione di domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo - Omissione - Elezione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria di detto giudice - Conseguenze in materia di notifica della sentenza, di decorso del termine breve per l'impugnazione e di notifica dell'atto di impugnazione - Validità di tali criteri anche nel rito del lavoro.
Stato
decisa il 2007-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599054-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE

Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - non abrogato neanche per implicito dagli artt. 1 e 6 della legge n. 27 del 1997 ed applicabile anche al rito del lavoro - il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27 art. 1, Legge 24/02/1997 num. 27 art. 6, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)