Sez. 2, Sentenza n. 3350 del 16/10/1969 (Rv. 343415 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - CONTROVERSIE IN TEMA DI COLONIA PARZIARIA - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - CONTROVERSIE IN TEMA DI COLONIA PARZIARIA - INAPPLICABILITA.*
La sospensione dei termini processuali, di cui alla legge 14 luglio 1965, n 818, non si applica alle controversie individuali di lavoro e neppure alle controversie tra concedente e colono, in materia di Colonia parziaria e di ripartizione di prodotti e spese. (V 2109-69, massima n 341396 2680-68, massima n 335227 2863-66, massima n 325443).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)