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Sez. U, Sentenza n. 10706 del 28/10/1993 (Rv. 484098 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Industria | Personale degli enti mutualistici soppressi - Trasferimento alle U.S.L. con opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'A.G.O. e dei fondi integrativi presso gli enti di provenienza - Trattamenti a carico dell'A.G.O. - Erogazione da parte della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'I.N.P.S. - Controversie del personale già alle dipendenze dell'I.N.A.M. - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1993-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484098-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Industria

A seguito della costituzione presso l'I.N.P.S., ai sensi del terzo, arto e quinto comma dell'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (emanato in virtù della delega di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978 n. 833), di una gestione speciale ad esaurimento, per l'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, dovuti al personale dei soppressi enti mutualistici trasferito alle unità sanitarie locali ed avvalendosi della opzione (prevista dallo stesso art. 75 del citato d.P.R.) per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza presso gli enti di provenienza, le controversie del personale impiegatizio già dipendente dall'I.N.A.M., che abbia esercitato la facoltà di opzione o sia in quiescenza, per i trattamenti integrativi prima a carico del relativo fondo di previdenza costituito all'interno dell'ente pubblico datore di lavoro, traendo titolo non più dal rapporto di pubblico impiego con l'ente soppresso, nel quale il fondo di previdenza impiegatizio (dell'I.N.A.M.) si immedesimava, ma dal distinto rapporto previdenziale instauratosi con l'I.N.P.S., sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, anziché a quella esclusiva del giudice amministrativo, essendo al riguardo irrilevante la legge 27 ottobre 1988 n. 482.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 47 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)