Sez. U, Sentenza n. 10679 del 29/11/1996 (Rv. 500930 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Personale ex ENAOLI - Trasferimento agli enti locali al momento della soppressione dell'ente - Opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'A.G.O. e dei fondi integrativi presso gli enti di provenienza - Trattamenti a carico dell'A.G.O. - Erogazione da parte della gestione ad esaurimento presso l'I.N.P.S. - Controversia relativa alla suddetta erogazione - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La gestione speciale ad esaurimento, costituita presso l'I.N.P.S. ai sensi dell 'art. 75 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (emanato in virtù della delega di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) per l'erogazione dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dovuti al personale dei soppressi enti mutualistici trasferito alle unità sanitarie locali avvalsosi della opzione (prevista dallo stesso art. 75 del cit. d.P.R.) per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza presso gli enti di provenienza, provvede altresì, secondo quanto stabilito dall'art. 31 della legge 23 aprile 1981, n. 155, all'erogazione dell'analogo trattamento integrativo previsto in favore del personale ex E.N.A.O.L.I. (come pure ex O.N.P.I.) in quiescenza alla data di soppressione dei detti enti o successivamente collocato a riposo, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi integrativi di previdenza. Pertanto la controversia avente ad oggetto l'erogazione del trattamento integrativo del fondo già costituito presso l'E.N.A.O.L.I. (secondo le norme del decreto interministeriale 16 dicembre 1969) traendo titolo non più dal rapporto di pubblico impiego con l'ente datore di lavoro ma dal distinto rapporto previdenziale con l'I.N.P.S., appartiene alla giurisdizione dl giudice ordinario, senza che abbia rilievo la legge 27 ottobre 1988, n.482, quando(come nella specie) si tratti di personale collocato in quiescenza alla data della sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 47 CORTE COST., Legge 20/12/1979 num. 761 art. 75, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)