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Sez. U, Sentenza n. 3303 del 28/03/1998 (Rv. 514071 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - INDUSTRIA | Personale degli enti mutualistici soppressi - Personale trasferito alle U.S.L. con opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'ente di provenienza - Trattamenti a carico dell'a.g.o. - Erogazione da parte della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS - Dipendente dell'INAM in quiescenza al momento della soppressione dell'ente - Impossibilità di trasferimento della posizione nelle gestioni previste per il personale " non optante" - Domanda di integrazione del trattamento di quiescenza e di previdenza - Rilievo del rapporto previdenziale costituito "ex lege" con l'INPS - Devoluzione al giudice ordinario.
Stato
decisa il 1998-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514071-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - INDUSTRIA

A seguito della costituzione presso l'INPS della speciale gestione ad esaurimento ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 9 dicembre 1979 n. 761 (emanato in base alla delega di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978 n. 761) per l'erogazione dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria in favore del personale dei soppressi enti mutualistici, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza, deve ritenersi venuto meno il sistema di previdenza integrativo di tipo aziendale gestito dalle strutture organizzative costituite all'interno dei suddetti enti (quale, come nella specie, l'INAM) ed operante nell'ambito del pubblico impiego. Pertanto la controversia relativa all'integrazione del trattamento di quiescenza e di previdenza, promossa da ex dipendente dell'INAM, che abbia esercitato l'opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito della assicurazione obbligatoria e del fondo integrativo dell'ente, (in alternativa all'obbligo di iscrizione a norma degli articoli 74 e 76 del cit. d.P.R. n. 761, alla CPDEL o all'INADEL rispettivamente ai fini del trattamento di previdenza e di quello di quiescenza) o che (come nella specie) si sia trovato in quiescenza al momento della soppressione dell'ente, con impossibilità di trasmigrazione della posizione assicurativa verso le gestioni previste per il personale " non optante", è devoluta alla cognizione del giudice ordinario venendo in rilievo rispetto a tale domanda il rapporto previdenziale costituitosi "ex lege" nei confronti dell'INPS.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 761 art. 47, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)