Sez. L, Sentenza n. 7384 del 19/03/2008 (Rv. 602426 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Subappalto di opere o servizi - Trattamento economico dei dipendenti del subappaltatore - Responsabilità sussidiaria dell'appaltante - Condizioni - Svolgimento di prestazioni inerenti al ciclo produttivo dell'azienda appaltatrice - Fattispecie in tema di costruzione di mercato agro alimentare.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In caso di subappalto lecito di lavori, la responsabilità sussidiaria dell'appaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore per la corresponsione del trattamento economico loro spettante, prevista dall'art. 3 della legge n. 1369 del 1990, sussiste ove l'attività lavorativa prestata dai medesimi si sia svolta all'interno dell'azienda, dovendosi intendere tale indicazione in senso non meramente topografico - ossia con limitazione alle attività poste in essere nei locali dell'azienda - ma funzionale, in quanto riferita allo svolgimento di compiti inerenti al ciclo produttivo dell'impresa appaltatrice (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un appalto avente ad oggetto la costruzione di un mercato agro alimentare, aveva escluso la responsabilità solidale dell'appaltante - costituito da una società consortile sorta in funzione della realizzazione dell'opera - in quanto la prestazione era stata realizzata all'esterno dei <locali> dell'azienda, senza considerare che i lavori di carpenteria e di intonacatura in subappalto erano stati compiuti nel luogo di costruzione del mercato, ove si realizzava il ciclo produttivo dell'appaltatore).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)