Sez. L, Sentenza n. 8350 del 03/05/2004 (Rv. 572550 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalto di opere e servizi - Principio della parità di trattamento ex art. 3 legge n. 1369 del 1960 - Responsabilità solidale dell'appaltante - Condizioni - Inerenza dell'appalto al ciclo produttivo dell'appaltante - Sussistenza - Fattispecie in tema di appalto per la manutenzione dei maxischermi e dei computers installati nelle stazioni per fornire agli utenti informazioni sul servizio ferroviario.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1639 del 1960, la responsabilità solidale per appalto lecito sussiste anche quando l'appalto riguardi servizi ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del ciclo produttivo dell'appaltante, dovendosi valutare tale inerenza con riferimento alle esigenze funzionali della produzione del bene o servizio, secondo le esigenze normative, statutarie, tecnologiche e di mercato al tempo dell'appalto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un appalto per la manutenzione dei maxischermi computerizzati per la trasmissione di programmi e messaggi promozionali, nonché di computers installati nelle stazioni per fornire in video agli utenti le informazioni sul servizio ferroviario, aveva affermato la responsabilità solidale dell'appaltante, ritenendo che l'attività oggetto dell'appalto, interamente eseguito all'interno delle Ferrovie, sia in senso topografico che funzionale, fosse inerente al ciclo produttivo delle Ferrovie stesse).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)