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Sez. L, Sentenza n. 4237 del 05/04/2000 (Rv. 535365 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalto di opere e servizi - Principio della parità di trattamento ex art. 3 della legge n. 1369 del 1960 - Espressione "nell'interno delle aziende" - Interpretazione - Unicità del ciclo produttivo - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535365-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Nell'interpretazione dell'art.3, comma primo, della legge n. 1369 del 1960 - che sancisce l'obbligo degli appaltatori di opere e servizi, che rientrino nella normale attività produttiva delle aziende appaltanti e che si eseguono nell'interno di queste, di corrispondere ai propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dagli imprenditori appaltanti - l'espressione "nell'interno delle aziende" non va intesa come mero riferimento topografico, nel senso che l'attività dell'appaltatore debba necessariamente svolgersi nell'interno dello stabilimento o degli stabilimenti dove ha sede l'attività produttiva dell'appaltante, bensì nel senso che essa debba riguardare un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'impresa concedente l'appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo. A tale ultimo riguardo va precisato che si ha inserimento nel ciclo produttivo soltanto quando la produzione del bene o servizio da parte dell'imprenditore appaltante non è possibile neppure parzialmente senza l'apporto produttivo dell'appaltatore. L'inserimento non è configurabile, invece, quando l'azienda dell'appaltante sia autosufficiente ed al terzo venga data in appalto una parte della produzione al fine di aumentarla. Infatti, se così non fosse, qualsiasi contratto di appalto in cui le parti siano entrambi imprenditori comporterebbe l'applicazione dell'art.3, primo comma, cit., con la conseguente inutilità della condizione da esso posta. Condizione di più difficile realizzazione quando l'appaltante non produca beni ma renda servizi, onde sia meno agevole ravvisare l'unicità del risultato economico.(In base ai suddetti principi la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'attività di gestione e manutenzione dell'impianto Roma Sud di depurazione della acque reflue delle reti fognanti cittadine effettuata dalla So.ge.dep. su incarico dell'ACEA nel periodo 8 aprile 1988 - 7 ottobre 1989 non poteva dirsi rientrante nel ciclo produttivo di quest'ultima né in uno dei servizi connessi a tale ciclo produttivo, essendo avvenuto solo nel gennaio 1989 l'inserimento del servizio di depurazione delle acque reflue tra i compiti istituzionali dell'ACEA).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)