Sez. 3, Sentenza n. 3106 del 11/07/1977 (Rv. 386656 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - FIGLI DI PERSONA DECEDUTA PER FATTO ILLECITO ALTRUI - DANNO DA LUCRO CESSANTE - VALUTAZIONE EQUITATIVA - CRITERIO NORMALE DI LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - FIGLI DI PERSONA DECEDUTA PER FATTO ILLECITO ALTRUI - DANNO DA LUCRO CESSANTE - VALUTAZIONE EQUITATIVA - CRITERIO NORMALE DI LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Allorquando si tratti di determinare, nei riguardi dei figli di persona deceduta per fatto illecito altrui, il danno da lucro cessante agli stessi derivato dall'essere venuto meno il concreto e sicuro beneficio economico ad essi apportato dal genitore, il criterio normale di liquidazione non puo essere che quello equitativo, stante la pratica impossibilita di procedere alla relativa Determinazione con assoluta precisione. Su tale attivita, il giudice del merito ha un ampio potere di apprezzamento e di valutazione, e la pronunzia al riguardo emessa non e suscettibile di censura in Sede di legittimita, qualora sia sorretta da motivazione congrua ed esente da vizi logici e di diritto. (V 3475/71, mass n 355109).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)