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Sez. 3, Sentenza n. 5063 del 10/06/1987 (Rv. 453660 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - DANNO DA LUCRO CESSANTE - CONGIUNTI DI PERSONA DECEDUTA PER FATTO ILLECITO ALTRUI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1987-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453660-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - DANNO DA LUCRO CESSANTE - CONGIUNTI DI PERSONA DECEDUTA PER FATTO ILLECITO ALTRUI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - POTERI DEL GIUDICE.*

Nell'Assicurazione della responsabilità civile, allorquando si tratti di determinare, nei riguardi dei congiunti di persona deceduta per fatto illecito altrui, il danno da lucro cessante, agli stessi derivato per essere venuto meno il concreto e sicuro beneficio economico ad essi apportato dal defunto, il criterio normale di liquidazione non può essere che equitativo, stante la pratica impossibilità di procedere alla relativa Determinazione con assoluta precisione. Su tale attività il giudice del merito ha ampi poteri di apprezzamento e valutazione e la pronuncia al riguardo emessa non è suscettibile di censura in Sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed esente da vizi logici e di diritto. (V 2112/80, mass n 405768; (V 3106/77, mass n 386656; (V 2399/70, mass n 348641).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)