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Sez. 3, Sentenza n. 2112 del 01/04/1980 (Rv. 405768 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) - DANNI FUTURI - DETERMINAZIONE - CRITERIO EQUITATIVO - APPLICABILITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405768-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) - DANNI FUTURI - DETERMINAZIONE - CRITERIO EQUITATIVO - APPLICABILITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di risarcimento di danni futuri per la morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito altrui, il criterio normale di liquidazione del danno da lucro cessante - derivato ai parenti per esser venuto meno il concreto e sicuro beneficio apportato ad essi dalla vittima - non puo essere che quello equitativo, stante la pratica impossibilita di provvedere alla relativa Determinazione con assoluta precisione: in proposito, la pronuncia del giudice non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita, per i poteri di apprezzamento e di valutazione esercitati, sempreche sia sorretta da motivazione congrua ed esente da vizi logici e da errori di diritto. (Conf 3106/77, mass n 386656).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)