Sez. L, Sentenza n. 12102 del 01/07/2004 (Rv. 574025 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Nella misura minima di cinque mensilità - Presupposti - Colpa del datore di lavoro - Necessità - Esclusione - Intervento reintegrativo o effettiva interruzione del rapporto - Necessità - Esclusione - Revoca del licenziamento o continuazione del rapporto dopo il licenziamento - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di conseguenze del licenziamento illegittimo, il risarcimento del danno stabilito dall'art. 18 legge n. 300 del 1970 nella misura minima di cinque mensilità con presunzione "iuris et de iure", essendo assimilabile ad una sorta di penale collegata al rischio di impresa, è dovuto in ogni caso, per il solo fatto dell'intervenuto licenziamento illegittimo, e indipendentemente dalla necessità di un intervento reintegratorio, perciò anche quando il rapporto di lavoro abbia avuto una interruzione inferiore ai cinque mesi o non abbia avuto alcuna interruzione, a prescindere dall'esistenza di una "colpa" del datore di lavoro, quindi a prescindere da un'eventuale revoca del licenziamento, a meno che tale revoca, intervenendo nell'assoluta immediatezza del licenziamento, non sia tale (per modi, tempi e forme) da proporsi all'esterno come manifestazione di una medesima (contraddittoria) volontà, atteso che in questo caso (e solo in esso), venendo a mancare la riconoscibilità esterna dell'atto di licenziamento (e perciò la sua stessa giuridica esistenza), mancherebbe il presupposto per il risarcimento nella indicata misura minima, dovendo peraltro rilevarsi che una revoca siffatta non deve essere necessariamente espressa, ma può pure essere tacita e manifestarsi all'esterno (anche) attraverso la continuazione del rapporto di lavoro senza alcuna interruzione purché il giudice di merito, con indagine di fatto, accerti che tale revoca, benché tacita, presenta univocamente (in relazione ai modi, i tempi, le forme e le circostanze in cui si è esplicitata), le caratteristiche sopra dedotte, perciò sia tale da "sovrapporsi" al licenziamento, inficiandone la manifestazione esterna e perciò impedendone la giuridica esistenza.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)