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Sez. L, Sentenza n. 15346 del 09/08/2004 (Rv. 575303 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI | Criteri di scelta dei dirigenti - Valutazione rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro - Dovere di quest'ultimo di osservare le procedure di scelta individuate nell'Accordo 22 dicembre 1997 - Onere del ricorrente di specificare i criteri disattesi dal datore di lavoro - Fattispecie relativa a dipendenti Enel.
Stato
decisa il 2004-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575303-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI

Con riguardo alla scelta dei dipendenti da promuovere alla qualifica superiore, ove il datore di lavoro, nella specie l'ENEL, eserciti un potere di scelta assolutamente svincolato da ogni criterio minimale ritenendo sufficiente la prassi della cosiddetta preselezione, il ricorrente che lamenta l'inosservanza della procedura di scelta e dei criteri recati dall'Accordo sindacale del 22 dicembre 1977, ha l'onere di specificare quali criteri, tra quelli indicati nell'Accordo, sono stati disattesi dal datore di lavoro, non essendo sufficiente l'indicazione di alcuni degli elementi di cui l'Ente doveva tener conto (curriculum, esperienze di studio all'interno dell'ente, attitudine a ricoprire determinate funzioni), senza precisare in quali termini, e in quale misura, detti criteri sarebbero stati violati dall'Enel (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di merito che ha attribuito alla lettera inviata dall'Enel in occasione del menzionato accordo del 1977 valore di mero impegno, secondo una prassi interna, a valutare determinati elementi relativi al dipendente che, a propria discrezione, avesse ritenuto di sottoporre a valutazione al fine di promuoverlo dirigente, senza che ciò comportasse alcun obbligo, per il medesimo Ente, di scegliere i dirigenti tramite procedura concorsuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)