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Sez. 3 - , Sentenza n. 15011 del 11/12/2018 Ud. (dep. 05/04/2019) Rv. 275394 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Giudizio di appello - Attribuzione al fatto contestato di una diversa qualificazione giuridica in sentenza - Garanzia del contraddittorio - Esercizio in sede di legittimità - Conseguenze - Istanza di ammissione all’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. nel giudizio di Cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2018-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275394-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

In tema di particolare tenuità del fatto, nel caso in cui la derubricazione del reato contestato sia stata operata dal giudice dell'appello in sentenza senza aver sollecitato il contraddittorio sul punto, la garanzia del contraddittorio, assicurata dalla possibilità per l'imputato di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione, comporta che, se la fattispecie ritenuta d'ufficio preveda limiti edittali che rendano astrattamente applicabile l'art. 131 bis cod. pen., l'imputato possa invocare in tale sede, per la prima volta, l'applicabilità dell'istituto di favore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)