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Sez. 3, Sentenza n. 3551 del 25/06/1979 (Rv. 399965 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO - CONTRATTI COLLEGATI - AMMISSIBILITA - DISCIPLINA DELLA NULLITA PARZIALE - APPLICABILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA DISSIMULANTE UN MUTUO CON PATTO COMMISSORIO.*
Stato
decisa il 1979-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399965-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO - CONTRATTI COLLEGATI - AMMISSIBILITA - DISCIPLINA DELLA NULLITA PARZIALE - APPLICABILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA DISSIMULANTE UN MUTUO CON PATTO COMMISSORIO.*

Le parti, nell'Esercizio della loro autonomia contrattuale, possono dare vita, con uno o piu Atti, a diversi e distinti contratti che, pur conservando l'individualita propria di ciascun tipo negoziale e pur rimanendo, percio, sottoposti alla relativa disciplina, vengono tuttavia collegati tra loro, in funzione del risultato concreto unitariamente perseguito, con rapporto di reciproca dipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro o sugli altri, condizionandone non solo la esecuzione, ma anche la validita. A siffatti contratti, strettamente interdipendenti, e applicabile, proprio in ragione della loro interdipendenza che determina una condizione di unitarieta teleologica, la disposizione dell'art 1419 comma primo cod civ, secondo cui la nullita parziale di un contratto o la nullita di singole clausole importa la nullita dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullita. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio di cui in massima, ha affermato che la Corte di appello, avendo ritenuto che tra le parti era stato stipulata una vendita simulata, dissimulante un mutuo con patto commissorio, aveva esattamente dichiarato la nullita non solo di tale patto, ma anche del mutuo, essendo risultato che quest'ultimo non sarebbe stato concluso senza il patto commissorio). (Conf 1042/75, mass n 374451).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)