Sez. 3, Sentenza n. 3827 del 23/06/1982 (Rv. 421793 - 01)
PERMUTA - IN GENERE - ACCORDO SUL CONTENUTO ORDINARIO DEL CONTRATTO - ATTI NEGOZIALI ASINCRONI COLLEGATI E RICONDUCIBILI ALLA COMPRAVENDITA - AMMISSIBILITÀ.*
PERMUTA - IN GENERE - ACCORDO SUL CONTENUTO ORDINARIO DEL CONTRATTO - ATTI NEGOZIALI ASINCRONI COLLEGATI E RICONDUCIBILI ALLA COMPRAVENDITA - AMMISSIBILITÀ.*
L'autonomia contrattuale può esprimersi non soltanto con ipotesi innominate di contratti ma anche orientando in contenuti atipici gli effetti di negozi tipici, singolarmente presi ovvero combinandoli, senza che tale operazione comporti la simulazione di alcuno di essi ovvero una novazione. È, pertanto, legittimo l'accordo delle parti contraenti di realizzare il contenuto ordinario di una permuta (con conguaglio in denaro) attraverso la stipulazione di Atti negoziali asincroni collegati, uno dei quali astrattamente riconducibile nello schema della compravendita. (V 3551/79, mass n 399965; (V 1390/77, mass n 385108).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1552
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)