Sez. 6, Sentenza n. 36550 del 01/07/2003 Cc. (dep. 23/09/2003) Rv. 227046 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Convenzione Europea di estradizione del 1957 - Clausola di reciprocità di cui all'art. 26 - Facoltà di rifiuto dell'estradizione - Sindacato giurisdizionale - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, la facoltà di rifiuto dell'estradizione derivante dalla "clausola di reciprocità" prevista dall'art. 26, par. 3 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, secondo cui "una Parte contraente che abbia formulato una riserva in merito ad una disposizione della Convenzione non potrà pretendere che un'altra Parte applichi tale disposizione se non nella misura in cui essa stessa l'abbia accettata", essendo attinente alla dimensione politica della cooperazione tra Stati, può essere esercitata esclusivamente dall'autorità politica, cioè dal Ministro della Giustizia.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 10, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 26, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)