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Sez. 6, Sentenza n. 34870 del 11/06/2007 Cc. (dep. 14/09/2007) Rv. 237648 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Convenzione europea di estradizione del 1957 - Clausola di reciprocità di cui all'art. 26 - Facoltà di rifiuto dell'estradizione - Sindacato giurisdizionale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237648-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, la facoltà di rifiuto dell'estradizione derivante dalla "clausola di reciprocità " prevista dall'art. 26, par. 3, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, secondo cui "una Parte contraente che abbia formulato una riserva in merito ad una disposizione della Convenzione non potrà pretendere che un'altra parte applichi tale disposizione se non nella misura in cui essa stessa l'abbia accettata", essendo attinente alla dimensione politica della cooperazione tra Stati, può essere esercitata esclusivamente dall'autorità politica, cioè dal Ministro della Giustizia. (Fattispecie in tema di estradizione di un cittadino italiano richiesta dal Governo della Repubblica Federale di Germania, che ha apposto una specifica riserva all'art. 6 della citata Convenzione, in ordine all'estradizione dei propri cittadini).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 26 com. 3, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)