Sez. 6 - , Sentenza n. 7975 del 22/01/2020 Cc. (dep. 27/02/2020) Rv. 278456 - 02
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Convenzione europea di estradizione del 1957 – Clausola di reciprocità di cui all’art. 26 – Facoltà di rifiuto dell’estradizione – Sindacato giurisdizionale – Esclusione – Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, la facoltà di rifiuto dell'estradizione derivante dalla "clausola di reciprocità" prevista dall'art. 26, par. 3, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, secondo cui "una Parte contraente che abbia formulato una riserva in merito ad una disposizione della Convenzione non potrà pretendere che un'altra parte applichi tale disposizione se non nella misura in cui essa stessa l'abbia accettata", può essere esercitata esclusivamente dal Ministro della Giustizia, in quanto attinente alla dimensione politica della cooperazione tra Stati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 26 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)