Sez. L, Sentenza n. 758 del 16/01/2006 (Rv. 587226 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI | Comunicazione a terzo destinatario a mezzo di lettera raccomandata - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod.civ. - Configurabilità - Mancata conoscenza dell'atto per fatto non imputabile - Onere probatorio relativo - A carico del destinatario.
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI
La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod.civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)