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Sez. 4, Sentenza n. 25491 del 15/05/2026 Ud. (dep. 07/07/2026) Rv. 290527 - 09

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - CASI | Statuizione contenuta nella sentenza di primo grado - Mancata devoluzione con l'atto di appello delle censure ad essa relative - Valutazione della deduzione da parte del giudice di secondo grado - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290527-09

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - CASI

In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità del motivo di ricorso sussiste anche nel caso in cui esso ha ad oggetto una statuizione della sentenza di primo grado non devoluta con l'atto di appello, ma presa comunque in esame e respinta dal giudice di secondo grado. (Conf.: n. 1523 del 10/10/1975, dep. 1976, Rv. 132112-01).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)