diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4789 del 22/07/1980 (Rv. 408612 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI MARITTIMI - NAVI DELLE FERROVIE DELLO STATO IMPIEGATE NEI COLLEGAMENTI CON LA SARDEGNA - SOCIETA APPALTATRICE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DEDUZIONE DELLA OBBLIGAZIONE SOLIDALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE EX ART 1676 COD CIV O EX ART 3 DELLA LEGGE N 1369 DEL 1960 - DEROGA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408612-01

TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI MARITTIMI - NAVI DELLE FERROVIE DELLO STATO IMPIEGATE NEI COLLEGAMENTI CON LA SARDEGNA - SOCIETA APPALTATRICE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DEDUZIONE DELLA OBBLIGAZIONE SOLIDALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE EX ART 1676 COD CIV O EX ART 3 DELLA LEGGE N 1369 DEL 1960 - DEROGA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*

La giurisdizione del giudice ordinario, sulla domanda inerente al rapporto di lavoro dei dipendenti di societa appaltatrice della gestione dei servizi, sulle navi delle ferrovie dello stato impiegate nei collegamenti con la Sardegna, non trova deroga, in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nell'ipotesi in cui il lavoratore invochi, con riferimento a spettanze retributive, l'obbligazione solidale dell'amministrazione delle ferrovie, qualora tale pretesa si traduca in un'affermazione di corresponsabilita per un debito di detta societa, come nel caso in cui si sostenga la applicabilita dell'art 1676 cod civ, o dell'art 3 della legge 23 ottobre 1960 n 1369 sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni lavorative, e non in un'attribuzione alla amministrazione medesima della veste di datrice di lavoro, come nel diverso caso in cui si prospettino elementi astrattamente idonei alla Costituzione di un rapporto di lavoro direttamente con questa ultima, secondo la previsione dell'art 1 della citata legge n 1369 del 1960. (V 5019/79, mass n 401671).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)