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Sez. L, Sentenza n. 3406 del 19/03/1992 (Rv. 476355 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Assunzioni a termine nelle cosiddette punte stagionali - Divieto - Limiti.
Stato
decisa il 1992-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476355-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere

L'art. 1, comma secondo, lett. c), della legge 18 aprile 1962 n. 230 (che consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro "quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale"), mentre non può essere invocata per giustificare assunzioni a termine rivolte a sopperire a fluttuazioni di mercato ed incrementi di domanda prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno (cosiddette punte stagionali), trattandosi di fenomeni che un'impresa funzionante, opportunamente programmata, dev'essere in grado di fronteggiare nell'ambito della propria attività normale, si riferisce tuttavia anche a quelle opere o servizi che consistono in un'attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall'impresa, quando si determini un incremento particolarmente rilevante di essa, in relazione ad eventi isolati ed eccezionali, sì da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva, per quanto efficiente ed adeguatamente programmata.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)