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Sez. 3, Sentenza n. 145 del 20/01/1969 (Rv. 338048 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338048-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La valutazione del giudice di merito circa la sussistenza o meno di fatti rientranti nella comune esperienza e incensurabile in Sede di legittimita, se proceda da una esatta nozione giuridica del fatto notorio, per la quale debbono considerarsi tali quei fatti che l'uomo di media cultura conosce in un dato tempo e in un dato luogo. (nella specie, il giudice di merito ha ritenuto costituire fatto notorio l'andamento dei prezzi di alcuni prodotti locali largamente diffusi). (Conf 2434-66, massima n 324721 955-65 V 1285-68, massima n 332844 2049-67, massima n 329133).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)