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Sez. L, Sentenza n. 3649 del 15/06/1982 (Rv. 421619 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - SURROGAZIONE DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ LEGALE CON ALTRE FORME CONVENZIONALI DI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421619-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - SURROGAZIONE DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ LEGALE CON ALTRE FORME CONVENZIONALI DI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Alla surrogazione dell'indennità di anzianità legale con altre forme convenzionali di indennità di fine rapporto non osta la eventuale natura previdenziale di queste, la quale, in una certa misura, pervade anche l'istituto regolato dall'art. 2120 cod. civ.; pertanto, allorché la contrattazione collettiva contempla forme di previdenza equivalenti all'indennità (legale) di fine rapporto, il giudice non può senz'altro affermare la contrarietà delle stesse agli artt. 2120 e 2121 cod. civ., dovendo invece indagare se, secondo la comune intenzione delle parti, le erogazioni del fondo previdenziale debbano ritenersi aggiuntive rispetto all'indennità di anzianità o se le parti abbiano in realtà voluto prevedere un istituto di fine rapporto globale, differenziato da quello legale proprio per l'esclusione di alcuni elementi retributivi, con la conseguente necessità, in quest'ultimo caso, di accertare ulteriormente se tale disciplina sia idonea ad assicurare al lavoratore un trattamento complessivamente più favorevole di quello legale. (V 4465/81, mass n 415172).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)