Sez. L, Sentenza n. 4465 del 07/07/1981 (Rv. 415172 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - DISCIPLINA COLLETTIVA DI TALI INDENNITA IN MODO DIVERSO DA QUELLO STABILITO DAL CODICE CIVILE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - DISCIPLINA COLLETTIVA DI TALI INDENNITA IN MODO DIVERSO DA QUELLO STABILITO DAL CODICE CIVILE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Le parti stipulanti il contratto collettivo di lavoro hanno il potere di disciplinare il trattamento economico di fine rapporto in modo diverso da quello stabilito, in via generale, dal codice civile e piu confacente alle specifiche situazioni prese in considerazione, a condizione che tale disciplina assicuri un risultato globale piu favorevole rispetto a quello ottenibile con la corretta adozione del principio di proporzionalita (retributiva e temporale) di cui all'art 2120 cod civ e del principio di onnicomprensivita di cui al successivo articolo 2121.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)