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Sez. L, Sentenza n. 18 del 02/01/1986 (Rv. 443654 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - SURROGAZIONE CON ALTRE FORME DI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443654-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - SURROGAZIONE CON ALTRE FORME DI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

Non essendo di ostacolo alla surrogazione dell'indennità di anzianità con altre forme di indennità di fine rapporto la eventuale natura previdenziale di queste, il giudice - allorché la contrattazione collettiva contempla forme equivalenti alla indennità legale di fine rapporto - non può senz' altro affermare la contrarietà delle stesse agli artt. 2120 e 2121 cod. civ., ma deve invece indagare, secondo la comune intenzione delle parti, se le erogazioni del fondo previdenziale debbano ritenersi aggiuntive rispetto all'indennità di anzianità o se le parti abbiano in realtà voluto prevedere un istituto di fine rapporto globale, differenziato da quello legale per l'esclusione di alcuni elementi retributivi, con la conseguente necessità, in quest'ultimo caso, di accertare ulteriormente se tale disciplina sia idonea ad assicurare al lavoratore un trattamento complessivamente più favorevole. (V 3649/82, mass n 421619; (V 4465/81, mass n 415172).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)