Sez. 5, Sentenza n. 11016 del 27/10/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151277 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
Per l'Esercizio della facoltà discrezionale di cui all'art. 520 cod. proc. pen. non basta la presumibile attitudine dei mezzi di prova ad influire sulla decisione, ma, per espressa dizione legislativa, è necessario che il giudice di appello ritenga "di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti". (Conf mass n 146544, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)