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Sez. 3, Sentenza n. 4522 del 16/05/1987 (Rv. 453222 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - CALCOLO PER GLI AUMENTI DEL CANONE SUCCESSIVI AL PRIMO EX ART. 68 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453222-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - CALCOLO PER GLI AUMENTI DEL CANONE SUCCESSIVI AL PRIMO EX ART. 68 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso non abitativo, il calcolo per gli aumenti del canone successivi al primo, previsti dall'art. 68 della legge n. 392 del 1978, stante la finalità della norma di realizzare una parziale indicizzazione per contenere gli effetti negativi dell'eventuale svalutazione monetaria, va operato con riferimento non al canone spettante alla data del 30 luglio 1978, ma a quello dovuto al momento del computo, e cioè - secondo il dato letterale della richiamata norma - al "canone corrisposto", risultante dal canone base accresciuto degli aumenti già praticati negli anni precedenti. (Conf 2727/86, mass n 445772; (Conf 897/86, mass n 444428; (Conf 1434/84, mass n 433530).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)