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Sez. 3, Sentenza n. 902 del 01/02/1988 (Rv. 457278 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - CALCOLO PER GLI AUMENTI DEL CANONE SUCCESSIVO AL PRIMO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457278-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - CALCOLO PER GLI AUMENTI DEL CANONE SUCCESSIVO AL PRIMO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, il calcolo per gli aumenti del canone, successivi al primo, previsti dall'art. 68 della legge n. 392 del 1978, deve essere operato non con riferimento al canone-base (quello, cioè, spettante alla data di entrata in vigore della legge), bensì a quello dovuto al momento del computo, risultante cioè dal canone-base più l'aumento già praticato. (Conf 4522/87, mass n 453222; (Conf 5853/87 mass n 454249; (Conf 2615/87, mass n 451735; (Conf 897/86, mass n 444428; (Conf 2727/86, mass n 445772; (Conf 1434/84, mass n 433530).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)