Sez. L, Sentenza n. 2304 del 29/07/1974 (Rv. 370692 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - CLAUSOLA DI DURATA INIZIALE MINIMA - A CARICO DEL DATORE DI LAVORO O DI ENTRAMBI I CONTRAENTI - COMPATIBILITA CON LE NORME SUL CONTRATTO A TERMINE - SUSSISTENZA - LIMITI - APPOSIZIONE DI TERMINE CONTRA LEGEM - CONVERSIONE LEGALE IN CLAUSOLA DI PERIODO DI STABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - CLAUSOLA DI DURATA INIZIALE MINIMA - A CARICO DEL DATORE DI LAVORO O DI ENTRAMBI I CONTRAENTI - COMPATIBILITA CON LE NORME SUL CONTRATTO A TERMINE - SUSSISTENZA - LIMITI - APPOSIZIONE DI TERMINE CONTRA LEGEM - CONVERSIONE LEGALE IN CLAUSOLA DI PERIODO DI STABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Non sono incompatibili con le norme di cui alla legge 18 aprile 1962 n 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a termine, in quanto non alterano la sostanziale natura di contratto a tempo indeterminato del negozio cui afferiscono, sia la clausola di stabilita per un periodo di durata minima che comprima il diritto di recesso del solo datore di lavoro, sia la clausola che ponga l'impegno di durata, per un periodo iniziale minimo a carico di entrambi i contraenti, anche se collegata ad un patto di rinnovazione tacita, sempre pero, che il, divieto di recesso ad nutum non acquisti, in virtu dell'eventuale carattere continuativo della possibilita di rinnovo, durata permanente, anziche temporanea. Deve essere, peraltro, esclusa la sussistenza nella citata legge n 230 del 1962, di una norma la quale preveda la conversione legale di un termine apposto contra legem in un termine che comporti un periodo di stabilita, nel senso anzidetto, del rapporto a tempo indeterminato e sia, come tale, pienamente legittimo. (nella specie, i giudici di merito avevano ritenuto che, trascorso il primo periodo biennale di durata del rapporto di lavoro, per il quale era stato pattuito il divieto di recesso ad nutum a carico di ambedue i contraenti, la clausola di rinnovazione tacita di anno in anno, di per se nulla, in quanto elusiva del divieto dei contratti a termine, conservava, tuttavia, efficacia nei confronti del solo datore di lavoro, essendosi convertita in clausola di stabilita a vantaggio del dipendente. La SC ha cassato tale pronunzia, enunziando il principio di cui in massima). (V 368'71, mass n 349937).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)